Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO II VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

Articolo 11 Attribuzione della classe stipendiale

1. Il Rettore, decorsi i termini previsti dall’articolo 10, dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6, Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.