Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO I VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Articolo 3 Valutazione dell’attività didattica

1. La valutazione dell’attività didattica si considera positiva se, nell’anno accademico di riferimento, il docente ha assolto al compito didattico istituzionale previsto dal Regolamento di Ateneo relativo ai compiti didattici istituzionali, tenuto conto delle eventuali riduzioni concesse ai sensi della normativa vigente. In particolare:

a) con riguardo ai professori di prima e di seconda fascia, verrà verificato che il numero delle ore di didattica frontale effettivamente svolte, così come dichiarate e certificate nel data base ESSE3 nel rispetto delle disposizioni interne di Ateneo, sia uguale o superiore al numero minimo di ore di didattica frontale previsto per essi dal “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali” ovvero, se inferiore, all’impegno didattico attribuito dal Dipartimento;

b) con riguardo ai ricercatori universitari, verrà verificato l’assolvimento del compito didattico istituzionale, così come previsto dall’articolo 6 comma 3 legge n. 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo sui compititi didattici istituzionali.