Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Titolo I – Norme generali

Articolo 3 – Tipologia di attività

1.    A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all’art. 2 si distinguono, in modo non esclusivo, in:

a)    Ricerca e Sviluppo: attività anche di natura complessa le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico o applicativo.

b)    Formazione: attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico, anche multimediale e comunque ogni attività che abbia per oggetto la formazione comunque svolta per conto terzi e non compresa nelle attività istituzionali di cui agli artt. 10 (Corsi di Laurea), 11 (Corsi di Laurea Magistrale), 12 (Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico), 13 (Corsi di Tirocinio Formativo Attivo), 14 (Corsi di specializzazione), 15 (Dottorati di ricerca), 16 (Master Universitari) e 17 (Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente) del Regolamento Didattico di Ateneo; sono fatti salvi i casi in cui detti corsi siano istituiti in collaborazione con Enti esterni, privati o pubblici .

c)    Consulenza: prestazioni professionali di assistenza e supporto alle attività del committente e volte allo studio ed alla ricerca di soluzioni ovvero alla resa di pareri, valutazioni o giudizi, che si traducono in una o più relazioni o elaborati sottoscritti dal responsabile della prestazione.

Qualora l’attività di consulenza esterna sia prestata a titolo personale dal singolo professore o ricercatore a tempo pieno, e sia svolta al di fuori dei locali universitari senza l’utilizzo di risorse strumentali, finanziarie e di personale, né di loghi e simboli del Dipartimento di afferenza o di altra struttura dell’Ateneo, essa non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento. Per la sua disciplina si rinvia al Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

Resta disciplinata dal presente Regolamento sia l’attività di consulenza esterna prestata come servizio dell’Ateneo e quindi come insieme organizzato di prestazioni professionali che l’attività di consulenza esterna prestata c.d. intra moenia ovvero prestata a titolo personale dal singolo professore o ricercatore a tempo pieno mediante un utilizzo di risorse strumentali e logistiche dell’Università degli Studi di Trieste limitato a quanto previsto dal successivo articolo 12.

d)    Progetti e prototipi: attività di progettazione di qualsiasi tipo. Tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali o di attività preliminari al progetto, sottoscritti dal responsabile della prestazione, il quale potrà, ove non previsto da obbligo di legge, provvedere anche alla stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

e)    Prove tecniche (attività strumentale): prestazioni su commissione e a contenuto standardizzato, consistenti nell’utilizzazione di attrezzature e di risorse dell’Università per l’esecuzione di prove, analisi di routine, tarature, controlli, che si possono concludere con il rilascio di una certificazione sottoscritta dal responsabile della prestazione e dai soggetti previsti dalla normativa vigente in tema di laboratori ufficiali, contenente i risultati di esperienze e di misure su materiali, apparecchiature, strutture, ecc., senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati e di cui il committente gode della piena e immediata disponibilità.

f)     Servizio: ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio: servizi informatici, bibliotecari, linguistici, di comunicazione, audiovisivi e amministrativi, etc.

2.    Rientrano in tali attività anche le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto professionale di specifici professori, ricercatori o personale strutturato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.