Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Titolo I – Norme generali

Articolo 1 – Finalità

1.    Con il presente Regolamento l’Università di Trieste intende disciplinare lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, al fine di:

a)    ampliare l’ambito dei soggetti terzi che possono ricorrere all’Università per l’espletamento di attività di ricerca nonché didattiche, ivi compresi gli Enti pubblici che intrattengano rapporti di tipo convenzionale con l’Ateneo ai sensi dell’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241;

b)    sviluppare la capacità di proporre le competenze professionali di tutte le componenti dell’Ateneo a soggetti pubblici e privati, contribuendo in tal modo alla crescita ed allo sviluppo del territorio e della comunità di riferimento.

2.    Con il presente Regolamento vengono altresì regolamentati gli apporti ai Fondi di cui alle successive lettere a), e b) derivanti dai proventi dalle attività disciplinate dal presente regolamento ed i relativi impieghi:

a)    Fondi per la remunerazione del personale, docente e tecnico amministrativo, e più in particolare:

i)      “Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario”

ii)     “Fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL”

iii)    “Fondo per la produttività collettiva e individuale” e “Fondo comune di Ateneo”, destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi nonché ad incentivare specifiche attività e prestazioni da parte del personale tecnico-amministrativo, da ripartire secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa;

iv)   “Fondo per la premialità” di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 240/2010, destinato a premiare i professori ed i ricercatori che contribuiscono all’acquisizione di risorse da attività per conto di terzi ed alla realizzazione delle relative prestazioni.

b)    “Fondo per la ricerca scientifica”, destinato alla ricerca scientifica di Ateneo.