Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori

Articolo 9 - Autocertificazione e verifica dell'assolvimento del compito didattico istituzionale

1.      I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento. I ricercatori cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento sono tenuti ad autocertificare anche tale attività.

2.      Il periodo di riferimento del compito didattico è di norma assunto dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Nel caso di svolgimento del compito didattico in un periodo inferiore all’anno (per esempio per assunzioni o altre condizioni intercorse in corso d’anno) sono da certificare le attività proporzionalmente affidate e svolte.

3.      L'autocertificazione relativa alle ore di attività didattica frontale è effettuata, entro il 31 luglio di ogni anno, tramite la compilazione della sezione denominata “Registro Lezioni” all'interno dell'area riservata della piattaforma ESSE3. La data e l'orario di svolgimento delle lezioni devono essere congruenti con il calendario didattico ufficiale, salvo variazioni dovute a giustificato motivo. Le ore complessive di didattica frontale affidate dal Dipartimento concorrono per intero al compito didattico istituzionale annualmente svolto.

4.      I Direttori di Dipartimento di gestione dei Corsi di Studio, che potranno avvalersi della collaborazione dei relativi Coordinatori, sono responsabili del controllo e della validazione delle autocertificazioni delle ore di didattica frontale. La validazione di tali autocertificazioni avviene con procedura digitale e la mancata validazione sarà automaticamente rilevata.

5.      L’autocertificazione dell’assolvimento dei compiti didattici istituzionali avviene annualmente e viene recepita dalla relazione triennale, come disciplinata dal Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240.