Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo
Capo 2 - Il procedimento amministrativo

Art. 3 - Avvio del procedimento e decorrenza dei termini

1. Il procedimento amministrativo è attivato d’ufficio o a istanza di parte.
2. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento ha formalmente notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere oppure si sono realizzati i presupposti di fatto e di diritto necessari al suo avvio.
3. Per i procedimenti a istanza di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza stessa. Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o altro canale telematico riconosciuto, il termine decorre dalla data attestata dal sistema.
4. In presenza di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale è sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata. Le disposizioni di questo comma non si applicano alle procedure selettive comunque denominate.