Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta, ove costituita, ha la funzione di coadiuvare il Coordinatore nell’esercizio delle sue funzioni ed istruire le pratiche da discutere.
La Giunta è composta:
a. dal Coordinatore;
b. dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento che funge da Centro gestore;
c. da due componenti, eletti dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. I rappresentanti sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.
2. Le delibere della Giunta vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.