Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 5 - Comitato

1. Il Comitato è composto da:
- il Coordinatore, che lo presiede;
- i rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, designati tra i professori di ruolo e ricercatori, sia a tempo determinato che indeterminato, dal rispettivo Consiglio di Dipartimento, i quali rimangono in carica per un triennio e sono rinnovabili;
- il Direttore del Dipartimento individuato quale Centro gestore;
Il Comitato ha il compito:
- di eleggere il Coordinatore;
- di eleggere i membri elettivi della Giunta, ove costituita;
- di formulare le valutazioni dei progetti di cui all’ articolo 8;
- di approvare i rendiconti annuali e consuntivi prodotti dai responsabili di progetto.
In caso di parità nelle votazioni del Comitato, prevale il voto del Coordinatore.
2. Nella seduta di insediamento, convocata dal Decano, il Comitato provvederà all’elezione del Coordinatore, alla nomina dei rappresentanti dei Dipartimenti all’interno della Giunta, ove costituita, nonché all’individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse.
3. Il Decano, individuato tra i rappresentanti designati dai Dipartimenti aderenti, è il professore ordinario, o in subordine associato, con la maggiore anzianità nel ruolo.