Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 1 - Rettore

Art. 18 – Elettorato attivo della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo e nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS

1. Godono dell’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento il cui mandato è in corso alla data di indizione delle elezioni del Rettore.
2. Se alla data di indizione delle elezioni del Rettore il mandato dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento è scaduto e i procedimenti elettorali per il rinnovo dell’organo non si sono perfezionati, godono dell’elettorato attivo i rappresentanti degli studenti in prorogatio.