Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 1 - Rettore

Art. 19 - Determinazione della maggioranza assoluta

1. La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per le elezioni del Rettore è calcolata sulla somma dei seguenti elementi: numero dei professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto alla data delle elezioni, considerato nella misura del venti per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimenti, aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 18; numero dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.