Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 10 - Sottoscrizioni a sostegno delle liste

1. Le liste di candidati per il consiglio di dipartimento sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il due per cento degli studenti aventi diritto al voto. Non sono comunque ammesse liste non corredate da almeno tre sottoscrizioni.

2. Le liste di candidati per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecento studenti aventi diritto al voto.

3. Se le liste di candidati per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecentocinquanta studenti aventi diritto al voto, esse possono concorrere anche per l’elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.

4. Le sottoscrizioni a sostegno delle liste sono raccolte su modulistica fornita dall’amministrazione, comprendente la denominazione o sigla della lista e l’elenco nominativo dei candidati che abbiano dichiarato di accettare la candidatura. La raccolta delle sottoscrizioni avviene ad esclusiva cura dei delegati o dei rispettivi supplenti, ai sensi dell’articolo 7, comma 6.

5. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.

7. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.