Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 5 - Elettorato passivo

1. L’elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori spetta agli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.

2. L’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento spetta a:

a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell’articolo 31 Statuto;

b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3;

c. a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ad un anno di corso di studio compreso nel ciclo ordinario dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.