Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 - Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d’area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Per l’elezione dei rappresentanti d’area, l’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori.
3. Le modalità di organizzazione del voto e di attribuzione dei seggi ai rappresentanti d’area sono disciplinate da regolamento, che definisce i criteri per l’individuazione dei cinque direttori di dipartimento eletti tra i direttori maggiormente votati e per l’attribuzione dei seggi residui, in modo da garantire la presenza nel Senato Accademico di un componente per ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento dei candidati.
4. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
5. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
6. All’esito del procedimento elettorale, i componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.
7. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8 I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
9. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
10. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
11. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.