Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 - Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università.
2. Il Rettore assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; esercita funzioni d'iniziativa e di coordinamento delle attività di ricerca e didattiche, delle quali garantisce l'autonomia; assicura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università secondo criteri di qualità, rendicontazione sociale e in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. Il Rettore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
c) propone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
d) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell’incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato Accademico;
e) nomina con proprio decreto i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione all’esito delle procedure di cui agli articoli 11 e 13;
f) propone al Senato Accademico una rosa di candidati a componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare; nomina con proprio decreto i componenti designati dal Senato;
g) designa, acquisito il parere del Senato Accademico, il presidente del Collegio dei revisori e nomina con proprio decreto i componenti designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
h) propone al Senato Accademico il candidato alla carica di Garante di Ateneo e lo nomina con proprio decreto, all’esito della designazione;
i) nomina con proprio decreto i componenti del Collegio di disciplina designati dal Senato Accademico;
j) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche;
k) esercita la vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo e cura l'osservanza delle leggi sull'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
l) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo; stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;
m) esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge, secondo quanto previsto dall’articolo 23;
n) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
4. In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza successiva.
5. Esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. Nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia. Il Pro-Rettore esercita le funzioni del Rettore in caso di impedimento o di assenza, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio sino all’insediamento del nuovo eletto. In caso di anticipata cessazione, gli adempimenti elettorali devono essere avviati entro sessanta giorni.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori, nominati con proprio decreto nel quale sono specificate le materie delegate di competenza.
8. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Direttore generale, il Rettore costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell’esercizio della predetta funzione, il Rettore può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.