Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 8 - Presentazione delle liste: contestazioni.

1. Nel caso di contestazioni da parte di studenti e/o dottorandi, aventi titolo all’elettorato attivo e depositate presso la Commissione Elettorale Centrale, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito Web del provvedimento con cui il Rettore rende noto l’elenco delle liste ammesse alle elezioni, aventi per oggetto l’evenienza che determinate liste risultino aver denominazioni integralmente uguali o utilizzino denominazioni integralmente uguali a denominazioni già utilizzate nel biennio precedente da altre liste, il Rettore, sentita la Commissione Elettorale Centrale, rende noto con apposito provvedimento, pubblicato sul sito Web, l’elenco delle liste la cui denominazione è stata contestata.
2. Il delegato della lista contestata, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione sul sito Web, del provvedimento con l’elenco delle liste contestate, deve depositare per iscritto presso la Commissione Elettorale Centrale il parere favorevole di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della stessa lista. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e Consigli di Facoltà con la stessa denominazione, si fa riferimento ai rappresentanti degli organi centrali.
3. In difetto dell’adempimento di cui al comma precedente, è cura del delegato della lista contestata ufficializzare per iscritto una diversa denominazione della lista stessa entro il termine perentorio dei successivi due giorni, pena la decadenza della lista medesima.