Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 6 - Modalità di presentazione delle liste.

1. Le liste dei candidati per i Consigli di Facoltà devono essere corredate dalle firme di almeno 100 studenti o di almeno un’aliquota corrispondente al 2% degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà. Non è comunque ammissibile la presentazione di liste che non siano corredate dalle firme di almeno 3 sottoscrittori.
2. Le liste dei candidati per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell’Università, per il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.Di.S.U., per il Comitato Universitario per lo Sport devono essere corredate da almeno 200 sottoscrizioni, raccolte tra gli studenti e/o i dottorandi.
3. Le liste dei candidati per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell’Università, per il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.Di.S.U., per il Comitato Universitario per lo Sport, qualora siano corredate da almeno 250 sottoscrizioni, raccolte tra gli studenti e/o i dottorandi, danno diritto di presentare candidature nei succitati organi maggiori, nonché nei Consigli di Facoltà.
4. Ogni sottoscrittore, identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza o corso di dottorato di appartenenza, numero di matricola e di documento di identità apporrà, la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale pena l’annullamento della relativa firma di sostegno.
5. I delegati delle liste ovvero i relativi supplenti, la cui firma dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, si fanno garanti dell’autenticità delle firme dei sottoscrittori. La raccolta delle firme a sostegno della lista dovrà avvenire ad esclusiva cura dei delegati delle liste, ovvero dei relativi supplenti stessi (in numero, questi ultimi, non superiore a cinque), utilizzando apposita modulistica fornita dall’Amministrazione.
6. Ogni lista deve essere corredata anche dalle firme di accettazione, come sopra autenticate, di tutti i candidati in essa compresi.
7. Modalità e termini per l’apertura delle liste e per l’accettazione delle candidature, di cui al successivo art. 7, presso gli uffici universitari saranno resi pubblici con il decreto rettorale di indizione di cui all’art. 1.
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organismo.