Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smartworking) del personale tecnico amministrativo

Art. 2 – Ambito di applicazione

1.Il presente Regolamento si applica al personale tecnico amministrativo che, superato il periodo di prova, svolge la propria prestazione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, nel rispetto del principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità.

 

2.Il passaggio alla modalità di lavoro agile non muta né lo status giuridico né la natura del rapporto d’impiego in atto, in quanto implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione. La/Il dipendente conserva pertanto, per quanto compatibili, gli stessi diritti e obblighi di cui è titolare nel caso dello svolgimento della propria attività in via continuativa nei locali dell’Amministrazione. Sono garantite, inoltre, le medesime opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle iniziative di socializzazione e di formazione previste per le/i dipendenti che svolgono la propria attività in via continuativa nelle sedi universitarie. 

 

3.La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, in ragione di questa scelta. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

 

4.L’adesione al lavoro agile è incompatibile con l’adesione al telelavoro.