Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 4 Principi

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Università in applicazione dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento UE.

2. In particolare, i dati personali sono:

a)    Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (liceità, correttezza e trasparenza);

b)    Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (limitazione della finalità). Un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c)    Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);

d)    Esatti e, se necessario, aggiornati. A tal fine sono adottate le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono trattati (esattezza);

e)    Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a condizione dell’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento UE (limitazione della conservazione);

f)     Trattati in maniera da garantire un’adeguata protezione nei confronti dei trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate (integrità e riservatezza).

3. Tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l’Università adotta misure tecniche e organizzative adeguate in grado di comprovare il rispetto dei principi di cui al precedente comma (responsabilizzazione).