Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari
Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

Articolo 14 Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

1. Secondo quanto previsto dell’art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia esercitata l’azione penale nei confronti del docente per i medesimi fatti suscettibili di assumere rilevanza disciplinare, il procedimento disciplinare non può essere iniziato sino al termine del processo penale e, se già avviato, viene sospeso con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell’art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

3. Il procedimento disciplinare non avviato o sospeso ai sensi del comma 1 deve essere, rispettivamente, avviato o ripreso entro il termine di novanta giorni dal momento in cui l’Ateneo riceve comunicazione della sentenza penale definitiva. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal momento di avvio o di prosecuzione.

4. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97.

5. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono disciplinati dall’art 653 c.p.p.