Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari
Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

Articolo 7 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore.

2. Per ogni fatto che, ai sensi dell'art. 88 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, assegnando all’incolpato un congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni dalla ricezione della contestazione, per la presentazione di memorie o documenti, nonché per l’audizione dell’interessato.

3. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla contestazione di addebito prevista dal comma 2, il Rettore irroga, con proprio provvedimento motivato, la sanzione della censura o dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare.

4. Il Rettore dispone altresì in merito a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3.

5. Il Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all’esito di istruttoria, entro trenta giorni dal momento della piena conoscenza dei fatti:

a) invia all’incolpato la contestazione di addebiti, con i contenuti di cui al comma 6;

b) trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta sanzionatoria.

6. La contestazione di addebito contiene la descrizione dei fatti, le norme che si assumono violate nonché la fissazione di un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni, per la presentazione da parte dell’interessato di eventuali memorie e documenti, che verranno esaminati dal Collegio di Disciplina. L’incolpato viene, altresì, informato circa il diritto di accedere agli atti del procedimento.

7. La contestazione di addebiti e la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina, benché atti separati, sono emessi nella medesima data.