Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 32 - Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio. Per i corsi di studio interateneo le modalità di costituzione, composizione e durata degli organi sono disciplinate dalle relative convenzioni istitutive.
2. Il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabilite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio.
3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalità definite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:

a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica dei corsi di studio e propone al consiglio di dipartimento l’attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
c) formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
d) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
e) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
f) espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio di dipartimento.