1. Per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio. Per i corsi di studio interateneo le modalità di costituzione, composizione e durata degli organi sono disciplinate dalle relative convenzioni istitutive.
2. Il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabilite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio.
3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalità definite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:
a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica dei corsi di studio e propone al consiglio di dipartimento l’attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
c) formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
d) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
e) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
f) espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio di dipartimento.