Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni d'indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico;

b) approva l’attivazione, la modifica e la soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, quest’ultimo limitatamente alla materia della didattica;

c) approva il piano dell’offerta formativa; l’attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Senato Accademico; individua per ciascun corso di studio il dipartimento unità principale, i dipartimenti associati e il dipartimento di gestione per i corsi interdipartimentali, secondo quanto previsto dall’articolo 31, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione di Ateneo;

d) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all’attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;

e) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti e, all’esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;

f) delibera sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, acquisito il parere del Senato Accademico;

g) delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di servizio, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo;

h) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico; ne definisce gli obiettivi e ne valuta i risultati;

i) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della loro titolarità;

j) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico;

k) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, acquisito il parere del Senato Accademico; approva le variazioni di bilancio;

l) trasmette al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il conto consuntivo;

m) adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico degli studenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;

n) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e sui regolamenti in materia di ricerca e didattica di competenza del Senato Accademico;

o) approva il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del Senato Accademico, nonché gli altri regolamenti che non sono di competenza del Senato Accademico;

p) autorizza, sentito il Senato Accademico, l’accettazione di liberalità e lasciti, la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, nonché la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’acquisizione di beni, forniture e servizi, nei casi previsti da regolamento di Ateneo;

q) autorizza, sentito il Senato Accademico, la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, nei casi previsti da regolamento di Ateneo, e la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a favore di terzi;

r) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo;

s) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;

t) delibera i programmi edilizi dell’Ateneo e i relativi interventi attuativi;

u) delibera in materia di liti attive e passive, di cui è parte l'Università, e autorizza a transigere;

v) stabilisce la misura delle indennità di carica e di partecipazione agli organi di Ateneo;

w) delibera in materia di procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall’articolo 23.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di procedimenti disciplinari senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, controllo e valutazione delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.