Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 12 – Controinteressati all’accesso

1. Qualora vengano individuati soggetti controinteressati alla richiesta di accesso generalizzato, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare loro comunicazione in ordine alla richiesta di accesso.

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione i controinteressati possono presentare opposizione alla richiesta di accesso motivandone le ragioni. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso.

2. Decorso inutilmente il termine dei dieci giorni, l’Amministrazione provvede in ordine alla richiesta di accesso.

3. In caso di accoglimento di quest’ultima nonostante l’opposizione presentata dai controinteressati, l’Amministrazione ne dà comunicazione agli stessi.

4. La trasmissione dei dati o dei documenti al richiedente, salva comprovata indifferibilità, non può avvenire prima di quindici giorni dal giorno della ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell’accoglimento.

5. Nel caso in cui l’Amministrazione accolga la richiesta di accesso nonostante la motivata opposizione alla richiesta da parte delle persone controinteressate, queste ultime possono presentare richiesta di riesame al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’istanza. In tal caso il responsabile decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

6. In caso di rigetto della predetta richiesta, i controinteressati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.