Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. 9 – Ambito di applicazione e presentazione della richiesta di accesso

1.  Il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque, senza necessità di motivazione e gratuitamente, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Università per i quali sia obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs n. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Università.

2. La richiesta identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è redatta in forma scritta e sottoscritta, anche utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e può essere recapitata:

a)    a mano all’Ufficio Gestione sistema documentale dell’Università di Trieste in piazzale Europa 1;

b)    tramite il sistema postale;

c)     mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC di Ateneo, allegando un documento di identità;

d)    mediante posta elettronica ordinaria, all’indirizzo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegando un documento di identità.