Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, L.240/2010

Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

  1. Il Fondo per la premialità, definito in base alla sua consistenza, è finalizzato:

 

a) ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno, o a tempo definito qualora non escluso dalla normativa, anche a tempo determinato, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto ai compiti istituzionali obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

 

b) A premiare i risultati conseguiti dal personale tecnico amministrativo sulla base dei risultati di performance e/o di miglioramento dei servizi, in virtù del principio della partecipazione, diretta o indiretta, all’acquisizione dei finanziamenti.