Regolamento sul Garante di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste

Articolo 5 (Modalità di intervento)

  1. Il Garante può essere interpellato dai soggetti di cui all’art. 4 comma 1 senza particolari formalità, in forma scritta od orale, con tempi e modalità stabilite e rese note dallo stesso Garante. Il Garante non potrà prendere in considerazione le denunce anonime, che verranno distrutte.
  2. Il Garante opera nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena accessibilità degli atti istruttori e finali, della trasparenza, dell’efficacia, della proporzionalità e della leale collaborazione, secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.
  3. Il Garante può richiedere notizie, chiarimenti e informazioni alle strutture dell’Ateneo coinvolte nella questione oggetto di accertamento e può altresì consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi.
  4. Il Garante conclude l’istruttoria entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione, estensibili di ulteriori 15 giorni laddove l’istruttoria si manifesti particolarmente complessa, e formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette quindi dette conclusioni contestualmente all’istante/agli istanti, alle parti interessate e al Rettore per i provvedimenti di competenza.
  5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e ha il dovere di agire tutelando la riservatezza dell’istante e dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate. Agli stessi doveri è tenuto il personale assegnato che dipende funzionalmente dal Garante.