Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO IV - CORPO DOCENTE

Art. 8 – Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole è costituito da: 

a) Docenti universitari: Professori di ruolo di I e II fascia, Ricercatori universitari di ruolo, Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. a) e b) della L. n. 240/2010, Professori Straordinari a tempo determinato ai sensi della L. 230/2005; 

b) Docenti a contratto: personale in servizio in strutture della rete formativa con esperienza didattico-formativa documentata e attività di ricerca e esperti esterni nei settori scientifico-disciplinari della Scuola, reclutati secondo la normativa vigente. 

Ai componenti del corpo docente sono attribuiti insegnamenti curriculari, su proposta del Consiglio della Scuola. 

Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.