Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca

Art. 24 – Diritti e doveri dei dottorandi

1.    L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il Dottorato industriale, per l’apprendistato in Alta Formazione e per gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2.    I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, senza oneri per l’Università, previo nulla osta del Collegio e sentito il supervisore, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico:

a)    attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale;

b)    attività di didattica integrativa.

3.    I dottorandi possono svolgere anche al di fuori del percorso formativo e previo nulla osta del Collegio e sentito il Supervisore, nel limite di ulteriori 50 ore per anno, attività di tutorato e attività didattica integrativa, anche remunerate.

4.    Ulteriori attività al di fuori del progetto formativo possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti tenuto conto della coerenza con il progetto formativo del dottorando, dell’assenza di conflitti d’interesse con l’Università e del fatto che siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.

5.    Le borse sono compatibili con le attività sia di natura dipendente che autonoma di cui al comma 4 sempreché il reddito derivante non superi il limite reddituale personale come definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione di cui al comma 3 non è ricompresa nel predetto limite.

La borsa non concorre al raggiungimento del predetto limite di reddito.

6.    I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all’estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta del Supervisore, per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei docenti per periodi superiori. Durante la permanenza presso soggetti diversi rispetto all’Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche con modalità definite dal Collegio dei docenti. Possono svolgere tali attività anche alla conclusione del periodo obbligatorio di frequenza ed entro il termine per la consegna della tesi, se necessarie ai fini della stesura dell’elaborato.

7.    I dottorandi dell’area medica possono partecipare, a domanda, all’attività clinico-assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell’abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

8.    I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell’Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.

9.    I dottorandi possono chiedere l’intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio Supervisore. Sentite le parti, il Collegio dei docenti può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione del Supervisore.

10.  A decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget a sostegno dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa definito con decreto ministeriale. Tale importo sarà gestito dal Dipartimento, sede di frequenza del dottorando. La spesa viene autorizzata dal Supervisore.

11.  I dottorandi hanno l’obbligo di:

a)    frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;

b)    svolgere l’attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;

c)    sostenere le previste verifiche;

d)    rispettare i Codici etici dell’Ateneo;

e)    presentare al Collegio docenti, annualmente o comunque ogni volta che venga richiesta, una relazione sull’avanzamento della ricerca;

f)     presentare al Supervisore una relazione sulle eventuali attività di ricerca e di formazione svolte all’estero;

g)    depositare, ogni anno accademico, le proprie pubblicazioni nell’archivio della ricerca dell’Ateneo.

12.  L'iscrizione a un Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Corsi di Dottorato, a Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri, fatte salve le co-tutele e quanto previsto all’art. 27.

13.  I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell’Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell’ambito delle attività del Corso, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.

14.  Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato si applica quanto previsto dall’art. 12, comma 4 del D.M. 45/2013.