Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari
Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

Articolo 10 Parere del Collegio

1. Salvo che sia necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, nei trenta giorni successivi alle audizioni previste dall’articolo 9 comma 1, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore, sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere vincolante del Collegio viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione tramite il Rettore, in qualità di Presidente dell’Organo.

2. Se il Collegio ritiene necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, si applica quanto previsto dall’articolo 12. Delle relative acquisizioni istruttorie viene data comunicazione all’incolpato da parte del Rettore, con esplicita informazione circa il diritto di accedere alle stesse.

3. L’incolpato viene altresì informato circa la possibilità di presentare, entro 15 giorni, una memoria scritta sugli ulteriori elementi istruttori acquisiti.

4. Nel caso in cui, all’esito delle audizioni previste dall’articolo 9, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore, formulando un parere motivato. In tale caso, il Rettore assume le proprie determinazioni in ordine all’irrogazione della sanzione entro 30 giorni dalla ricezione del parere.