Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente
TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 28 – Bandi dei Corsi

1.    I corsi sono attivati, tramite due Bandi, nei periodi primaverile ed estivo, con decreto del Rettore.

2.    I corsi proposti entro il 31 gennaio, una volta approvati dagli Organi Accademici verranno pubblicati nel Bando primaverile (di regola entro aprile), mentre quelli proposti entro il 31 marzo, dopo l’approvazione, verranno pubblicati nel Bando estivo di regola entro il mese di luglio.

3.    Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto del Direttore Generale, su proposta del Direttore del corso vistata dal Direttore del Dipartimento, sede amministrativa del corso di Master.

4.    Eventuali altre modifiche al decreto rettorale istitutivo del Corso sono apportate dal Rettore, su proposta del Dipartimento, che si faranno garanti che le modifiche da apportare non modifichino, nella sostanza, il corso approvato dagli Organi Accademici.

5.    Il Bando deve prevedere:

a)    L’elenco dei corsi e per ogni singolo corso il periodo di svolgimento, la sede, la durata in ore, il numero minimo e il numero massimo richiesti per l’attivazione, gli eventuali CFU complessivi previsti;

b)    i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al corso;

c)    i termini e le modalità di iscrizione;

d)    l’importo dei contributi per l’iscrizione e le modalità di pagamento;

e)    ogni ulteriore informazione relativa ad adempimenti amministrativi.

6.    Sono parte integrante del Bando le informazioni specifiche riguardanti i corsi (programma, obiettivi specifici, modalità di accesso, ecc.).

7.    La quota di iscrizione, su proposta dei Dipartimentiinteressati, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì ottenere certificati.

9.Lo studente che ha presentato domanda di immatricolazione ad un Corso di Perfezionamento e/o aggiornamento non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.