Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi dell’articolo 35 ter del regolamento generale di Ateneo.
  2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
  3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
  4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.