Regolamento dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali - OPBA

ART.7 - Validità delle determinazioni

1.   Le decisioni e i pareri dell’OPBA sono validi se condivisi dalla maggioranza assoluta dei componenti. Qualora emergano posizioni discordanti di uno o più componenti, esse saranno dichiarate nel verbale ed opportunamente motivate.