Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 2 - Destinatari e ripartizione delle risorse

1. Possono partecipare alla procedura di assegnazione dell’incentivo di cui all’articolo 1 i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento che, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avrebbero maturato, negli anni 2011, 2012 e 2013, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Sono ammessi alla procedura i candidati che, nel triennio precedente alla maturazione del requisito di ammissione di cui al comma 1:

a) abbiano produzione scientifica, vale a dire siano considerati “attivi”. Ai fini della presente procedura di selezione, per essere considerato attivo un professore o un ricercatore deve avere inserito nel catalogo U-GOV Ricerca, in stato “definitivo”, almeno una pubblicazione, riferita al triennio di riferimento, appartenente ad una delle seguenti categorie: “Articolo in rivista” “Recensione critica”, “Nota a sentenza”, “Bibliografia critica”, “Capitolo di libro”, “Voce di dizionario o enciclopedia”, “Scheda su catalogo”, “Articolo per esteso su atti di convegno”, “Monografia o trattato scientifico”, “Edizione critica”, “Catalogo”, “Curatela”, “Traduzione di articolo su rivista”, “Traduzione di articolo su libro”, “Traduzione di monografia”, “Traduzione critica di monografia”, “Brevetto”, “Prodotto cartografico”;
b) abbiano assolto i propri doveri didattici istituzionali nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) o similari, come dimostrato dall’autocertificazione sulla base dei registri delle lezioni già presentati;
c) abbiano presentato le relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/210 e delle norme previgenti in materia.

3. Sono esclusi dalla partecipazione all’attribuzione dell’incentivo del presente Regolamento i professori e i ricercatori che:
a) alla data di maturazione della classe/scatto risultino in regime di impegno a tempo definito;
b) siano incorsi in sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla maturazione del beneficio.

4. Le assegnazioni ministeriali sono ripartite per ruoli in misura proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all’incentivo nell’anno di riferimento. Le risorse sono distribuite, fino ad esaurimento, con una distribuzione in terzili, ai quali sono attribuiti, rispettivamente, i valori 1; 1,25; 1,5, tra tutti i candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie elaborate all’esito delle procedure di selezione di cui all’art. 3, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo, per l’anno 2011 e del sessanta per cento per gli anni 2012 e 2013.