Attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 10 - Convocazioni

La convocazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.