Dipartimenti Universitari Clinici

Art. 6

Fra Dipartimenti di tipo Universitario Clinico, Ospedaliero, o Misto o singole Unità Operative di tali Dipartimenti, possono stabilirsi interazioni di carattere funzionale (Gruppi Operativi Interdipartimentali) finalizzate a particolari aspetti dell'attività assistenziale. Siffatte interazioni vanno codifícate in norme concordate fra il Magnifico Rettore ed il Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari, sentiti i Responsabili dei Dipartimenti ed i Responsabili delle singole Unità Operative Interessate.