Attività a tempo parziale - forme di collaborazione degli studenti

Art. 1

L'Università degli Studi di Trieste, nel seguito denominata "Ateneo", attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti all'Ateneo che saranno selezionati secondo i criteri di cui all’art.4, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.