Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita

Art. 2 - Composizione del DSV

1. Fanno parte del DSV i professori di ruolo e i ricercatori ad esso afferenti, e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. Fanno parte del Dipartimento, per il periodo previsto, anche gli assegnisti, gli studenti di dottorato, delle scuole di specializzazione e di altri corsi di terzo livello, gli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento, i tirocinanti, i borsisti di ricerca e i collaboratori che prestano un'attività autorizzata presso il Dipartimento.

2. Il Dipartimento delibera, con la maggioranza semplice dei presenti, la proposta delle aree e settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, e le eventuali modifiche (art. 10, comma 2, lettera b dello Statuto; art. 36 del RGA). Il Dipartimento considera di propria pertinenza i settori scientifico disciplinari delle aree CUN 05 e 11b e quelli, di altre aree, culturalmente contigui, affini e complementari.

3. Le richieste di afferenza al DSV possono essere presentate da professori o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del DSV, o che dimostrino di operare in ambiti ad essi collegati. Le richieste di afferenza al DSV o di afferenza di un membro del DSV ad altro Dipartimento, sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto.