Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Titolo 2 - ORGANI E FUNZIONI

Art. 4 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le funzioni previste all’art. 26 c.2 Statuto.
2. Come da previsione dell’ art. 26 c.5 in caso di necessità e di urgenza il Direttore assume, sotto la propria responsabilità, comunicando tempestivamente ai membri rispettivamente di Giunta o Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo con facoltà di delega. Le singole deleghe possono essere comunicate o attribuite dopo la costituzione degli organi. Il Direttore può delegare l’esercizio di funzioni relative a tutte le mansioni presso il polo decentrato.
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio del DiSPeS tra i professori e i ricercatori di ruolo. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Il mandato del Direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di Dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al decano; decide su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali. E’ garantita la presenza di un’urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto. Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e l’elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
6. In caso di accertato impedimento all’esercizio delle funzioni o di dimissioni, il Decano del Dipartimento procede all’elezione del nuovo Direttore del Dipartimento. L’attività di ordinaria amministrazione viene svolta in prorogatio dal Direttore Vicario in carica.
7. Il Direttore opera ai sensi dello Statuto; può essere inoltre destinatario di altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, e dagli altri Regolamenti di Ateneo.