Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 3 - Consiglio di Amministrazione

Art. 32 - Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la seduta della Commissione tecnica di valutazione.
2. Non è ammessa la presentazione di sottoscrizioni a sostegno della candidatura.
3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
4. Le candidature e la relativa documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione, che le valuta entro dieci giorni.
5. La Commissione non ammette al procedimento elettorale i candidati che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 31.
6. La Commissione formalizza l’elenco delle candidature ammesse secondo l’ordine alfabetico e lo comunica alle rispettive assemblee degli elettori.
7. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.