Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Forme associative

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 8, Statuto, l’Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscano i soggetti appartenenti alla comunità universitaria e che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Possono essere riconosciute come associazioni di soggetti appartenenti alla comunità universitaria:

a. le associazioni del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
b. le associazioni degli studenti;
c. le associazioni di ex studenti;
d. le associazioni di sostenitori dell’Università.
3. Le associazioni non devono perseguire fini di lucro e devono essere dotate di uno Statuto informato a criteri di democrazia interna e di rappresentatività.
4. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, le associazioni possono beneficiare di spazi, di un recapito presso l’Università e di eventuali servizi, secondo criteri certi e predeterminati fissati dal Consiglio di Amministrazione.