Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio degli Studenti;
- almeno tre consigli di dipartimento.
2. L’iniziativa per una modifica dello Statuto può essere assunta anche da un numero di unità del personale tecnico amministrativo di ruolo non inferiore a cento oppure da un numero non inferiore a cento di professori e ricercatori.
3. Le proposte di modifica sono presentate al Rettore, che ne verifica l’ammissibilità e ne dà comunicazione mediante pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo; il Rettore promuove l’acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.
4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducano proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.