Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 31 - Corsi di studio

1. In relazione ai singoli corsi di studio, ciascun dipartimento è costituito in unità principale o associata.
2. All’atto dell’approvazione dell’attivazione di un corso di studio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione di Ateneo, individua il dipartimento unità principale del corso di studio, tenendo conto della prevalenza delle quote didattiche conferite e in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l’attivazione dei corsi di studio; individua, altresì, i dipartimenti che conferiscono le altre quote didattiche e che vengono associati al corso di studio, nonché i dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico-disciplinari di pertinenza, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), rilevanti per il corso di studio.
3. La funzione di unità principale di un corso di studio è verificata con cadenza almeno triennale dal Consiglio di Amministrazione, che ne delibera l’eventuale variazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il dipartimento unità principale propone la modifica e la soppressione del corso di studio; delibera, sentiti i dipartimenti associati, in merito alla programmazione e all’organizzazione dell’attività didattica e ne è responsabile. Sono, altresì, sentiti i dipartimenti che comprendono le aree e i settori scientifico-disciplinari inclusi nel corso di studio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b).
5. Nel caso in cui due o più dipartimenti conferiscano a un corso o a più corsi di studio quote didattiche sostanzialmente paritarie, il Consiglio di Amministrazione approva l’attivazione del corso di studio in forma interdipartimentale. La proposta di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio interdipartimentali è formulata congiuntamente dai dipartimenti associati al corso. Ciascun dipartimento associato delibera, per le rispettive quote, la programmazione e l’organizzazione dell’attività didattica. I dipartimenti associati a un corso di studio interdipartimentale possono concordare l’attribuzione della programmazione e dell’organizzazione dell’attività didattica in via esclusiva a uno di essi.
6. Al momento dell’attivazione del corso interdipartimentale, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i dipartimenti proponenti e il Senato Accademico, individua il dipartimento di gestione. Il dipartimento di gestione amministra le risorse relative al corso e pone in essere le procedure per la didattica sostitutiva e l’organizzazione dei servizi e ne è responsabile.
7. In rapporto ai corsi interdipartimentali, le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento sono definite dal regolamento degli studenti.
8. Ai fini della valutazione dell’offerta formativa e della ripartizione delle risorse, ogni dipartimento è computato in proporzione alle quote didattiche conferite.
9. Le modalità di attivazione e di gestione dei corsi di studio interateneo sono disciplinate da regolamento