Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura e fini

1. L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “Università” o “Ateneo”, è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.
2. Sono compiti primari dell’Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall’attività assistenziale.
3. L’Università è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
4. L’Università riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca, con particolare attenzione alle aree confinanti. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l’accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti stranieri; a tal fine, sostiene l’istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere.
5. L’Università promuove le condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. A tal fine, promuove, anche con il sostegno di soggetti esterni, l’istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli ed eroga contributi e agevolazioni per studenti che collaborino nelle attività di servizio. Provvede all’organizzazione e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e di ogni altra risorsa strumentale. Persegue politiche intese a facilitare la residenzialità degli studenti e del personale, anche mediante la realizzazione di collegi universitari.
6. L'Università cura le attività di orientamento e tutorato e attiva servizi intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati. Favorisce la costituzione di associazioni di ex-alunni, finalizzate al mantenimento di relazioni con l’Ateneo e al sostegno delle sue attività istituzionali.
7. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.
8. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l’accesso alle risorse informative on line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.
9. All'Università spettano tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalità, non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge.