Per la certificazione "Doctor Europaeus"

Art. 3 - Adempimenti

1. Il dottorando deve avere trascorso entro il terzo anno di frequenza del dottorato e prima dell’ammissione all’esame finale almeno un trimestre, ovvero tre mesi continuativi, di ricerca, finalizzato alla preparazione della tesi presso Università o Enti di ricerca di un altro paese europeo. E’ esclusa la partecipazione a corsi di formazione.
2. La struttura ospitante deve rilasciare idonea certificazione, che verrà depositata presso gli uffici competenti con le modalità ed entro i termini previsti.
3. Il dottorando deve presentare entro il 31 dicembre del secondo anno di frequenza del dottorato apposita domanda al Collegio Docenti e per conoscenza agli uffici competenti.
4. Il Collegio Docenti deve con apposita delibera autorizzare la richiesta del dottorando, impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti necessari per la certificazione aggiuntiva.
5. Il Collegio Docenti deve nominare due referee afferenti ad istituzioni universitarie europee (non italiane) che devono valutare la tesi del candidato e trasmettere il loro giudizio alla Commissione dell’esame finale in tempo utile per lo svolgimento della prova. I referee non devono aver partecipato al Collegio dei docenti o al Consiglio scientifico da almeno due anni.
6. La Commissione dell’esame finale – nel rispetto dei regolamenti vigenti – deve essere composta da almeno un membro afferente ad un’istituzione universitaria europea (non italiana). La discussione della tesi deve essere sostenuta in un’altra lingua comunitaria approvata dal Collegio Docenti. Le relazioni dei referee devono essere allegate al verbale dell’esame finale, che deve essere redatto anche in lingua italiana.
7. Il dottorando deve richiedere la certificazione “Doctor Europaeus” all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame finale.