Delle attività in conto terzi

Art. 5 - Responsabilità della prestazione e gruppo di lavoro

1. Il responsabile della prestazione viene individuato, nell’ambito del personale universitario di cui all’art. 4, fra i docenti e ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, preferibilmente di categoria EP e D, tenuto conto della prestazione da rendere.
2. Il responsabile è formalmente individuato dal competente organo previsto dal Regolamento per l’Amministrazione - Finanza e Contabilità che approva, altresì, lo svolgimento della prestazione, garantendo la compatibilità della medesima con gli impegni ordinari.
3. Il responsabile può, altresì, essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.
4. Il responsabile definisce, di concerto con il committente, l’attività da svolgere e segue la fase della negoziazione e della definizione del contratto. Mantiene i contatti con l’esterno e, ove necessario, definisce e organizza il gruppo di lavoro, applicando, ove le professionalità lo consentano, criteri di rotazione.
5. Il responsabile gestisce i tempi e le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con i responsabili delle strutture interessate, il rispetto degli impegni assunti e l’armonico svolgimento di tutte le attività.
6. Il responsabile propone all’approvazione del competente organo della struttura il corrispettivo da richiedere per lo svolgimento della prestazione, determinato ai sensi del successivo art. 8, garantendo il preventivo di spesa, in relazione al corrispettivo richiesto per l’attività. Compete, inoltre, al responsabile proporre all’approvazione del competente organo il piano dettagliato di riparto comprendente anche i compensi individuali per il personale interessato. Il personale coinvolto nell’attività in conto terzi dovrà confermare la propria disponibilità a collaborare alla prestazione, prima dell’approvazione del corrispettivo da parte del competente organo. Per le prove tecniche, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), il corrispettivo si intende applicabile a ciascuna prova effettuata successivamente alla sua approvazione.

7. Il responsabile propone, altresì, la ripartizione dei compiti tra il personale interessato a collaborare alla prestazione, ivi compreso il personale della “segreteria amministrativa”, al fine di determinarne gli ambiti di responsabilità e l’effettivo impegno. Per il personale non afferente alla struttura titolare della prestazione, è necessario acquisire l’autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza. In caso di diniego dell’autorizzazione, la competenza a decidere è attribuita, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al Rettore e al Direttore amministrativo.
8. Il gruppo di lavoro può essere costituito dal personale previsto all’art. 4 del presente Regolamento e, in caso di indisponibilità, anche da soggetti esterni, purché provvisti dei requisiti tecnico-professionali di qualità e purché i relativi costi gravino sulla commessa.
9. Dal momento in cui la prestazione diviene vincolante per l’Università, l’adesione dei singoli partecipanti al gruppo di lavoro diventa impegnativa e non revocabile se non per cause di forza maggiore.
10. In caso di impossibilità sopravvenuta del responsabile della prestazione, il competente organo provvede alla sua sostituzione.
11. Per le prove tecniche di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), il responsabile può essere individuato dal competente organo e mantiene tale incarico fino a che non rinunci esplicitamente ad esso ovvero sia sostituito da altro responsabile.