Elezioni di due rappresentanti dei professori di prima fascia, di due rappresentanti dei professori di seconda fascia e di due ricercatori nel Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.
In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
Nel caso di elezioni suppletive per una singola categoria il decreto rettorale prevederà l’indizione solo per quella categoria, nonché la convocazione dell’Assemblea degli elettori che nominerà la Commissione elettorale, formata da tre membri effettivi e da un membro supplente.