Didattico di Ateneo
Titolo 4 - Norme transitorie e finali

Art. 32 - Norme transitorie

L’Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di emanazione del presente Regolamento didattico.
Le Facoltà assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l’iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione.
Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso l’Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.