Didattico di Ateneo
Titolo 1 - Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 2 - Titoli e Corsi di studio

L’Ateneo rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonché Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari, conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio.
I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla stessa Classe hanno identico valore legale. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dall’indicazione della Classe di appartenenza. Sono inoltre corredati dal Supplemento del diploma di cui all’articolo 29, comma 2.
Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall’articolo 26 del presente Regolamento.
Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono disciplinati dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, autonomamente approvati dall’Ateneo, in conformità con le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore ed in particolare dal RAU e successive modifiche.
La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai diversi Corsi di studio, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell’ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio stessi.
Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili) la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, se previsto da specifiche disposizioni di legge.
L’Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai Corsi di studio.