Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 11 – Ambito di applicazione e procedimento

1. Il diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, è il diritto di chiunque, senza necessità di motivazione e gratuitamente -salvo il rimborso dei costi per la riproduzione cartacea, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

2. La richiesta può essere:

a)    presentata a mano o con invio tramite il sistema postale all’ufficio che detiene i dati, o all’Ufficio Gestione sistema documentale o all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Università di Trieste in piazzale Europa 1;

b)    inoltrata, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC di Ateneo, allegando un documento di identità;

c)    presentata, mediante posta elettronica ordinaria, anche utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, allegando un documento di identità.

La richiesta redatta in forma scritta e sottoscritta e deve consentire l’identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti; non sono accoglibili richieste formulate in modo generico.

3. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento motivato entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.

4. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in caso di richiesta irregolare o incompleta. In quest’ultimo caso ne viene data comunicazione alla persona interessata entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e il termine decorre nuovamente dal suo perfezionamento. Nel caso in cui il richiedente non provveda all’integrazione, l’istanza si intende respinta.

5. L’ accoglimento della richiesta di accesso è disposto con provvedimento del Responsabile del procedimento, trasmesso alla persona interessata con l’indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per estrarne eventuale copia; il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione.

6. L’accesso può essere differito ad un momento successivo per la salvaguardia degli interessi indicati all’art. 24, c. 6 della n. 241/1990[1] oppure per la tutela di temporanee esigenze dell’Università, soprattutto nella fase di redazione di provvedimenti nelle procedure concorsuali o di gara per la quale la conoscenza dei documenti di pertinenza può compromettere il buon andamento dell’azione dell’Amministrazione; in tal caso ne viene data comunicazione scritta alla persona interessata tramite un provvedimento motivato.

7. In caso di rigetto, anche parziale, della richiesta di accesso o di mancata risposta, i richiedenti possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

8. Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini di legge.



[1] Art. 24, c. 6 legge 241/90 :Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità  nazionale  e  alla continuità e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle relative leggi di attuazione;

    b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione   della   politica monetaria e valutaria;

    c) quando i documenti riguardino le  strutture  i  mezzi,  le dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione della  criminalità con  particolare   riferimento   alle   tecniche investigative, alla identità delle  fonti  di  informazione  e  alla

sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attività  di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè  i  relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si riferiscono;

    e)  quando i  documenti  riguardino  l'attività  in  corso   di contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni connessi all'espletamento del relativo mandato.